Esser coinvolti in un sinistro stradale, a prescindere dal fatto che si tratti di un leggero tamponamento o di un urto particolarmente forte, porta con se una serie di dubbi che è opportuno sciogliere, soprattutto per quanto riguarda la formulazione di richiesta di risarcimento. Infatti la maggior parte delle volte i soggetti lesi, assaliti dall’ansia tipica dell’evento, rischiano di seguire comportamenti sbagliati e procedure errate. Risultato? Corrono il rischio che non gli venga riconosciuto il giusto risarcimento, a fronte dell’entità dei danni conseguiti.
Come bisogna comportarsi subito dopo l’incidente stradale?
Come prima cosa, la vittima coinvolta in un sinistro stradale deve uscire dall’abitacolo e verificare con attenzione se ci sono feriti. In caso affermativo, deve immediatamente contattare i soccorsi e i vigili e, qualora ne avesse le competenze, prestare cure e assistenza. Successivamente, si passa alla compilazione del modulo CAI: noto anche come modulo blu di constatazione amichevole di incidente, va firmato da tutte le parti coinvolte nel sinistro. Attenzione, però, a non firmare il modulo di constatazione amichevole in bianco, ma solo se si è d’accordo con le controparti sulla versione dei fatti. A tal proposito, quando si è alla guida, conviene sempre avere all’interno del veicolo il suddetto modulo standard, messo a disposizione dalla compagine assicurativa nel momento in cui viene stipulata la polizza RCA. Da notare che il modulo CAI è composto da quattro copie: le prime due, in quanto più leggibili, vanno custodite.
E qualora le versioni della dinamica del sinistro non dovessero coincidere?
In tale evenienza, ognuno deve compilare la sua constatazione, indicando la personale versione dell’incidente appena accaduto, e infine consegnare la documentazione alla sua compagnia assicurativa.
Altri accorgimenti utili da tenere in considerazione sono i seguenti. La compagnia assicurativa deve essere informata in maniera tempestiva, quindi al massimo dopo poche ore, circa gli eventi. In caso di tamponamenti non leggeri, di scontri tra veicoli o di sinistri stradali di una certa entità, è sempre il caso di recarsi al Pronto Soccorso per farsi visitare. Tutto ciò è di fondamentale importanza, ai fini dell’ottenimento del risarcimento danni da sinistro stradale, nella circostanza in cui dovessero esserci danni fisici. Infine, bisogna recarsi da un meccanico o da un carrozziere per controllare i danni che il veicolo ha riportato dopo l’incidente.
Quali sono i documenti da inviare per una richiesta di risarcimento?
Tra i documenti che è opportuno inviare alla propria compagnia di assicurazioni, in seguito a un incidente stradale, figurano la copia della carta d’identità e il codice fiscale del conducente, quella del libretto di proprietà dell’auto, quella di ogni documento che attesti la presenza di eventuali danni di natura fisica degli individui coinvolti dello scontro e infine il modulo di constatazione amichevole compilato. Qualora vi fossero vari passeggeri che avessero subito lesioni o altri danni che comportassero inabilità temporanee o permanenti, occorre precisare che anche questi ultimi potranno, naturalmente, richiedere un risarcimento. Conditio sine qua non è che il medico legale, in seguito alla visita necessaria, certifichi la presenza di danni e lesioni.
Che cos’è il risarcimento RCA? Come fare per ottenerlo? Cosa evidenziare in riferimento alle tempistiche?
Per circolare in strada, è obbligatorio per ciascun conducente stipulare una polizza assicurativa per il proprio veicolo rivolgendosi a una compagnia assicurativa autorizzata. La copertura in oggetto prende il nome di polizza RCA, acronimo di Responsabilità Civile Autoveicoli. Nel momento in cui la compagine assicurativa della parte che ha provocato il sinistro stradale, decide di corrispondere alla/e vittima/e una somma di denaro come risarcimento di quanto accaduto, allora è possibile asserire che si tratta di un caso di risarcimento danni RCA. La ricezione del risarcimento danni RCA avviene per conto del soggetto che ha subito il sinistro stradale. Ancor prima di procedere al risarcimento dei danni. in linea di massima la compagnia assicurativa è solita portare a termine in maniera scrupolosa tutta una serie di accertamenti, volti a verificare le dinamiche di quanto si è verificato. Al fine di intraprendere la procedura, bisogna sempre formulare una richiesta danni alla compagine assicurativa della controparte responsabile.
Sono tre i canali con cui è possibile effettuare la denuncia. Il primo è tramite e-mail. In questo caso, basta una semplice una PEC alla casella di posta elettronica indicata dalla compagnia assicurativa. Il secondo è mediante una telefonata. Infine, il terzo è attraverso raccomandata a/r.
Procedura ordinaria di risarcimento danni incidente stradale: il funzionamento nei dettagli
L’applicazione della procedura ordinaria di risarcimento danni per via di un incidente stradale trova riscontro in tutte le casistiche in cui non può essere attuato il risarcimento diretto, nonostante la sottoscrizione del modulo CAI/CID.
Con la presenza di una sola delle seguenti circostanze, si procede all’utilizzo della procedura ordinaria:
1. il sinistro stradale non deve essere avvenuto in Italia, a Città del Vaticano o a San Marino;
2. il numero di veicoli coinvolti è maggiore di due e tutti sono stati identificati;
3. non c’è stata alcuna collisione fra i veicoli;
4. a essere coinvolto nel sinistro stradale vi è almeno un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa RCA;
5. nell’incidente stradale, vi è almeno un conducente che ha subito lesioni superiori ai 9 punti percentuali che comportano invalidità permanente..
6. la collisione ha riguardato soltanto due veicoli. Tuttavia, nel sinistro stradale sono stati coinvolti uno o più veicoli, in qualità di responsabili della collisione in questione;
7. l’immatricolazione dei veicoli coinvolti è stata effettuata al di fuori dei confini nazionali e la loro targa non è italiana;
8. il sinistro ha riguardato ciclomotori, sprovvisti di targa, oppure mezzi agricoli.
Procedura ordinaria: come e quando bisogna aprirla?
Lo step iniziale prevede che la denuncia dell’incidente stradale venga presentata il prima possibile alla propria compagnia assicurativa. Idealmente, entro poche ore dai fatti (mai andare oltre ai tre giorni). Si ricorre al più volte citato modulo CAI/CID (constatazione amichevole di incidente). In rapporto alla richiesta di risarcimento dei danni relativi all’incidente stradale, occorre inviare i documenti alla compagine assicurativa del soggetto danneggiante mediante raccomandata a/r. Le pratiche vanno sbrigate in seguito al sinistro.
Se a essere danneggiate non sono le persone, ma le cose, bisogna indicare all’interno della richiesta di risarcimento danni la descrizione degli eventi, i dati anagrafici e le informazioni fiscali della parte danneggiata, il luogo dove sono accaduti i fatti. Questi ultimi possono essere ispezionati. Ecco perché è opportuno indicare date e ore della propria disponibilità. In genere, la durata della disponibilità in oggetto non deve mai essere inferiore a 5 giorni, festivi esclusi. A fronte di decadenza del suddetto termine limite, la società assicuratrice ha la facoltà di liquidare il danno, presentando apposite fatture attinenti alle varie riparazioni.
Diverso il discorso per ciò che concerne i danni alle persone: in questo caso, vanno indicati all’interno della richiesta di risarcimento i dati elencati in precedenza, comprensivi di codici fiscali. Inoltre, vanno allegate tutte le certificazioni mediche aventi a che fare con l’entità delle lesioni, incluse le informazioni circa il percorso di guarigione. Se sono state sottoscritte polizze assicurative sociali, i dati vanno indicati. In caso di decessi nel sinistro stradale, va indicato anche lo stato di famiglie.
Cosa fare nella circostanza in cui le certificazioni mediche non fossero ancora disponibili o fossero incomplete? In questo scenario, basta attendere, per poi procedere in un secondo momento con l’invio della documentazione, sempre mediante mezzo di raccomandata. Siccome la pratica non viene chiusa sino a quando i danneggiati non risultano guariti, è sempre bene inoltrare tutti i vari certificati relativi all’iter della malattia.
Quali sono i termini e i vincoli della procedura ordinaria?
Dal momento in cui la società assicuratrice ha ricevuto i documenti della richiesta di risarcimento danni, vi è del tempo per rifiutare l’importo indicato e per presentare una contro-offerta. I motivi del rifiuto vanno sempre indicati. Per quanto riguarda i termini, ecco cosa bisogna sapere:
- si hanno 30 giorni di tempo, a fronte di sottoscrizione del modulo CAI/CID da parte dei conducenti;
- si hanno 60 giorni di tempo, qualora il modulo CAI/CID fosse stato sottoscritto soltanto da un conducente;
- si hanno 90 giorni di tempo, nel caso in cui la parte danneggiata presentasse lesioni fisiche. Il suddetto termine può andare incontro a sospensione in caso di rifiuto degli accertamenti, fondamentali ai fini di una valutazione accurata circa l’entità del danno, o ancora in caso di assenza del certificato di guarigione. Le richieste di risarcimento devono essere complete e presentare tutti i vari elementi che la Legge richiede. In caso contrario, infatti, l’impresa assicuratrice può contare su ulteriori 30 giorni di tempo per fornire tutte le varie integrazioni.
A questo punto come deve comportarsi la parte danneggiata?
Il soggetto danneggiato ha dinanzi a sé varie opzioni. Può accettare la somma di risarcimento che va versata dalla compagine assicurativa nel giro di 15 giorni in seguito all’accettazione. In genere, si richiede la quietanza liberatoria. Di cosa si tratta? Sostanzialmente, di un atto a forma vincolata che fa sì che la parte danneggiata non possa avanzare nuove richieste risarcitorie con maggiorazioni.
In alternativa, può rifiutare il risarcimento. La compagnia assicurativa effettua comunque il pagamento della somma non accettata, sempre nel giro di 15 giorni. Si tratta di una sorta di acconto: il diretto interessato ha la facoltà per formulare una nuova richiesta, sempre considerando che ha incassato già un acconto. Infine, in caso di mancata risposta, l’impresa assicuratrice è tenuta a liquidare comunque il danno nel giro di 30 giorni dalla proposta.
E se il danneggiato non si ritiene soddisfatto dell’offerta, dell’assicurazione?
Nel caso specifico, in mancanza di accordo, può comunque rivendicare i suoi diritti mediante una procedura di riconciliazione seguita da un’Associazione dei Consumatori e dall’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Tutto questo entro i limiti di 15.000 euro. Altra opzione consiste nell’intraprendere un’azione legale contro la compagine assicurativa di chi ha causato il sinistro.
Conclusioni
Siamo perfettamente consapevoli della complessità della pratica. Per questo motivo, Omnia Risarcimenti fornisce ai propri clienti tutta la necessaria assistenza, affinché possano essere risarciti. Desideri saperne di più in merito? Mettiti in contatto con il team di Omnia Risarcimenti.